Durante il IV Convegno nazionale del commercialista del lavoro, il Cndcec ha illustrato le proposte per dare slancio all’occupazione giovanile, ritenendo che l’incentivo della Legge di Bilancio abbia troppi vincoli e, dunque, resti confinato ad “una platea troppo ristretta di soggetti”.
Le misure sarebbero più incisive con degli aggiustamenti:
- eliminare il requisito della mancata occupazione a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore, introducendo quello della non occupazione negli ultimi sei mesi;
- innalzare l’età del lavoratore a 35 anni a regime, dunque non solo per il 2018;
- eliminare l’introduzione dell’agevolazione di un solo anno nei casi di conferma al termine del periodo di apprendistato, che penalizza l’istituto;
- allargare lo sgravio al Sud agli apprendisti.
In occasione del convegno è stato chiesto urgentemente al Governo di dare attuazione alla delega prevista dal Jobs act del lavoro autonomo (legge 81/2017), per allargare il campo di azione del welfare delle Casse di previdenza dei professionisti agli iscritti che abbiano scontato una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, o che siano stati colpiti da gravi patologie.
E’ stato proposto inoltre, per le microaziende nell’ambito della contrattazione di secondo livello di dotare il commercialista del lavoro del sigillo di certificazione, da utilizzare in merito ad alcuni aspetti contrattuali, quali, per esempio, l’orario di lavoro, i patti di welfare, o la cassa integrazione guadagni. Si tratta di misure che, benché strutturali, rischiano di produrre risultati modesti sul fronte dell’occupazione.
I commercialisti del lavoro suggeriscono il requisito della mancata occupazione a tempo indeterminato presso il medesimo o altro datore di lavoro, introducendo quello della non occupazione negli ultimi 6 mesi. L’introduzione dell’agevolazione di un solo anno viene considerata incomprensibile per i soggetti confermati al termine del periodo di apprendistato: per le imprese risulterà più conveniente non confermare il contratto di apprendistato, ma utilizzare gli incentivi di tre anni previsti dall’articolo 16.